Al fine di garantire agli utenti una vita quotidiana dignitosa e in virtù dello statuto d’interesse pubblico previsto dalla Legge cantonale sull’Assistenza e la Cura a Domicilio, ACD mette a disposizione dei propri utenti i servizi di economia domestica e di sostegno e accompagnamento che hanno una finalità riabilitativa, di cura o di mantenimento dell’autonomia della persona assistita.
Queste prestazioni sono fatturate direttamente all’utente secondo una tariffa oraria e in funzione del reddito. L’intervento è sempre sussidiario (e non sostitutivo) alle risorse personali o familiari che l’utente dispone.
Economia domestica
Il servizio di economia domestica erogato dall’Associazione ha come obiettivo quello di favorire il mantenimento a domicilio dell’utente. Le prestazioni erogate sono: pulizie e riordino, bucato e stiro, acquisti correnti effettuati con l’utente, preparazione dei pasti, aiuto nell’organizzazione quotidiana, incoraggiamento ai contatti sociali, aiuto nel disbrigo delle pratiche amministrative di un’economia domestica.
Queste prestazioni vengono fatturate mensilmente all’utente secondo una tariffa oraria (tariffe in vigore dal 1° aprile 2013) in funzione del reddito.
Per approfondire questi temi si rimanda al paragrafo dedicato alla figura dell’ausiliaria di economia domestica.
Tariffario cantonale
Reddito | Tariffa |
---|---|
Da 0 a 25'000 | 25.-- fr/ora |
Da 25'001 a 30’000 | 27.-- fr/ora |
Da 30’001 a 35’000 | 30.-- fr/ora |
Da 35’001 a 40’000 | 33.-- fr/ora |
Da 40’001 a 50'000 | 36.-- fr/ora |
Da 50'001 a 60'000 | 40.-- fr/ora |
Da 60'001 a 70'000 | 44.-- fr/ora |
Da 70'000 e Oltre | 50.-- fr/ora |
I chilometri per effettuare la spesa con l’utente vengono fatturati nella misura di 0.65 cts/km
È importante considerare che:Per le assenze da parte dell’utente non comunicate con 24 di anticipo viene fatturato un forfait di 60 franchi. Il rifiuto delle prestazioni già pianificate viene fatturato con 67 franchi.
- Alcuni Assicuratori Malattia prendono a carico queste prestazioni se è stato sottoscritto un contratto di tipo privato-complementare. In questo senso è fondamentale informarsi presso la propria cassa malati.
- Le nostre prestazioni sono rimborsabili dall’Ufficio Prestazioni Complementari per gli aventi diritto di prestazioni complementari AVS. La nostra assistente sociale è a diposizione per la consulenza in materia di diritti ai vari sussidi.
Le domande d’intervento vengono valutate secondo un protocollo interno. Qualora le domande non necessitino del supporto delle équipe territoriali multidisciplinari d’intervento, viene attivato un ente partner, Opera Prima. Opera Prima è un’Associazione not for profit membro della nostra Associazione.
Art. 3 cpv 2 LACD
In particolare, sono considerate prestazioni di assistenza e cura a domicilio:
- le prestazioni definite all’art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle prestazioni (OPre);
- gli aiuti di economia domestica;
- la consulenza igienica, sanitaria e sociale;
- l’informazione e l’attivazione delle risorse disponibili sul territorio;
- l’educazione e la prevenzione sanitaria
Art. 13 cpv 2 LACD
È considerato SACD d’interesse pubblico il servizio che offre tutte le prestazioni di assistenza e cura a domicilio, garantisce un accesso indiscriminato a tali prestazioni e non ha scopo di lucro.
Art. 30 cpv 2 LACD
SACD d’interesse pubblico prelevano un contributo dall’utente per gli aiuti di economia domestica (art. 3 cpv. 2 lett. b della presente legge).
Art. 30 cpv 2 LACD
Il contributo è commisurato alle condizioni finanziarie (reddito e sostanza) dell’utente e delle persone viventi nella stessa comunità domestica ed è stabilito da un tariffario elaborato dai SACD ed approvato dal Consiglio di Stato; nel caso di aiuti di minima entità può essere prelevato un contributo minimo fisso
Collaboratrici familiari
Il servizio di collaboratrici familiari è offerto sperimentalmente da ACD su iniziativa del dipartimento Sanità e socialità del Canton Ticino. Offre assistenza, accompagnamento e sostegno ad anziani o malati cronici dal lunedì al venerdì per un massimo di 4 ore giornaliere non per forza continuative (salvo eccezioni rare e concordate). La figura effettua sia cure di base (regolate dall’art.7 dell’Ordinanza Federale sulle Prestazioni relativa alla Legge sull’Assicurazione Malattia – LAMal), sia prestazioni di sostegno, compagnia e accompagnamento, il cui costo è parzialmente sostenuto dal Cantone.