"L’aiuto sociale” in ACD si declina attraverso il servizio dell’assistente sociale e "l’antenna badanti”
Inoltre, ACD è attivo quale perito per conto delle Assicurazioni Sociali per la verifica del fabbisogno di cura/assistenza.
Assistente sociale
La permanenza a domicilio è possibile quando si registra una risposta a bisogni clinici primari (alimentarsi, muoversi fuori e dentro casa, andare dal medico, disporre dei farmaci ecc.) o quando vengono messe in atto misure preventive. Essa, però, è anche intimamente legata alla possibilità o meno per l’utente di permettersi i mezzi ausiliari o un supporto amministrativo per il disbrigo dei pagamenti.
Proprio per questo, verso la metà del 2015, ACD e la Fondazione Pro Senectute Ticino e Moesano hanno sottoscritto un accordo che prevede l’inserimento di un assistente sociale all’interno delle équipe territoriali multisciplinari.
Questa collaborazione prevede l’attivazione, quando necessario, di un’assistente sociale in costante comunicazione con l’équipe con la quale condivide obiettivi di cura e assistenza.
Spesso, per ottenere sussidi allo scopo di mantenere una persona a domicilio, ci sono tempi tecnici e complesse pratiche amministrative: l’assistente sociale rende rapidi e facilita questi passaggi.
“Antenna badanti”
Nel 2014, il Dipartimento Sanità e Socialità (DSS) ha istituito presso i sei SACD d’interesse pubblico le “antenne badanti”.
Lo scopo è quello di fornire consulenza e supervisione alle famiglie presso le quali è collocata una badante, al fine di contribuire a un mantenimento a domicilio di qualità. Il servizio è offerto anche agli utenti/famiglie che non usufruiscono delle prestazioni di cura e assistenza da parte dei SACD d’interesse pubblico, o per il fatto che non ne usufruiscono affatto oppure perché utenti di altri Servizi. (Comm. del DSS del 23 settembre 2014).
Perizie per conto delle Assicurazioni Sociali
Dal 2004 l’Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona (IAS) del Dipartimento Sanità Socialità (DSS) ha scelto il nostro Servizio quale consulente per l’accertamento del bisogno in assistenza a domicilio per persone invalide o a beneficio delle Prestazioni Complementari AVS/AI. La Legge di applicazione della Legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LaLPC) definisce questo mandato.
Dopo che lo IAS prende contatto con l’utente, la nostra collaboratrice si reca al domicilio per debite valutazioni.
Art. 18 cpv 1 - LaLPC
Le spese di aiuto, cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia, dall’invalidità, da un infortunio o da malattia e prestate da servizi pubblici di utilità pubblica sono rimborsate
Art. 18 cpv. 5 - LaLPC
Le spese debitamente comprovate di aiuto e assistenza necessari nell’economia domestica sono rimborsate fino a 4’800 franchi al massimo per anno civile se tali prestazioni sono fornite da una persona che:
a) non vive nella stessa economia domestica o
b) non lavora per un’organizzazione Spitex riconosciuta.
Art. 18 cpv. 6 - LaLPC
In caso di rimborso ai sensi del capoverso 5, le spese prese in considerazione sono limitate a un massimo di 25 franchi l’ora.
Art. 19 cpv. 1 - LaLPC
Le spese per il personale di cura assunto direttamente sono rimborsate ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato che vivono a domicilio fino a concorrenza delle spese di cura e di assistenza che non possono essere prese a carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta ai sensi dell’articolo 51 OAMal.
Art. 19 cpv. 2 - LaLPC
Il Servizio di assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio determina per l’intero territorio cantonale sia la parte delle cure e dell’assistenza che non può, in un caso concreto, essere presa a carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta, sia il profilo della persona da impiegare